Studio Cristallo Srl

Compravendite: il deposito prezzo diventa legge.

17/11/2017

Denaro al sicuro se affidato al notaio: è questo il titolo che potrebbe essere dato alle nuove norme, contenute nei commi 63 e seguenti dell’articolo 1 della legge sulla concorrenza. La nuova normativa, in sostanza, sancisce diversi fondamentali principi:
  • Che ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria (fino al momento della trascrizione nei pubblici registri) con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato.
  • il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento di imposte; il notaio non può lucrare interessi che quel conto corrente produca e non può utilizzare quel denaro per altro fine se non per il pagamento di imposte. le giacenze di quel conto corrente sono impignorabili dai creditori personali del notaio, non fanno parte della successione del notaio che muoia, non entrano nel regime di comunione dei beni in cui il notaio si trovi;
Questi ultimi due punti evidentemente costituiscono una specie di rivoluzione copernicana nella contrattazione riguardante immobili e aziende (e introducono un modus operandi che ha già sperimentato chi abbia operato con un notaio francese). Pattiziamente, il deposito prezzo si poteva fare anche prima della legge 124, ma non si è mai fatto perché nessun venditore ne aveva l’interesse: ora invece è bene convincersi che il legislatore ha voluto uno scenario definitivamente regolamentato. Fonte: sole 24ore Settembre2017
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