Studio Cristallo Srl

Separazione di coniugi e beni di proprietà

10/11/2020

Al termine di un giudizio per la separazione di coniugi (che sia stato promosso congiuntamente da entrambi o giudizialmente da uno nei confronti dell’altro), il Tribunale emette la sentenza di separazione (consensuale o giudiziale) con cui, oltre a pronunciarsi sulla separazione dei coniugi (tali resteranno fino alla sentenza di divorzio), decide le sorti dei beni di proprietà degli stessi.

Con riferimento alla casa dove i coniugi vivevano, di norma il Tribunale la assegna alla moglie / madre, quale soggetto che abiterà stabilmente con la prole, unitamente a tutti quei beni (mobiliosuppellettilielettrodomestici) e servizi (si pensi ad esempio all’uso del garage) necessari ad assicurare l’ordinaria organizzazione della vita familiare (Cass. n. 7303/83 e n. 5793/93), a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Così facendo, la legge vuole garantire la continuità delle abitudini domestiche nel luogo che ha costituito – prima della separazione – l’ambiente di aggregazione della famiglia durante la convivenza.

Altri beni, invece, restano esclusi dall’assegnazione ex lege , ovvero:
- le seconde case ed i beni in esse contenuti (perché utilizzate in maniera saltuaria, senza continuità);
- i beni strettamente personali o quelli che soddisfano le particolari esigenze del coniuge (ad es. beni necessari per la professione, o per particolari esigenze di salute o sportive).

E’ tuttavia sempre possibile per i coniugi redigere un accordo comune, relativo ad alcuni beni specificandone la specifica proprietà oppure escludendone il godimento , di norma compresi nell’arredo della casa coniugale (Cass. n. 5189/98).

Detto accordo sulla divisione dei beni prevale sempre su qualsiasi provvedimento dei giudici, quindi può essere inserito nel ricorso consensuale per ottenere la separazione, oppure essere redatto e sottoscritto su scrittura separata, anche successivamente alla sentenza (sia consensuale che giudiziale).

In caso di mancato accordo, rimane quindi intangibile la sentenza di assegnazione secondo le modalità stabilite dal Tribunale.
I beni oggetto dell’accordo possono essere prelevati dalla ex casa familiare, senza alcuna autorizzazione del coniuge né del Tribunale.

Viceversa, è illegittimo e costituisce reato di appropriazione indebita il comportamento del coniuge non assegnatario dell’immobile che asporti dalla casa oggetti o altri beni senza che vi sia stato uno specifico accordo in tal senso (Cass. sent. n. 11276/2013).

Altresì il coniuge reo dovrà restituire i beni al legittimo detentore (in virtù del provvedimento di assegnazione del Tribunale).

Lo stesso principio si applica anche al caso in cui il coniuge assegnatario dell’immobile impedisca all’altro (che deve abbandonare la casa) di ritirare i propri effetti personali, poiché il coniuge che rimane in casa trae un “ingiusto profitto” dal godimento di beni di proprietà altrui.

Tuttavia il reato è escluso se il prelevamento di beni avviene in fase di separazione, prima dell’emissione della sentenza (art. 649, c. 1, n. 1, cod. pen), anche se i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (Cass. n. 34866/2011 e n. 46153/13).

Se la causa è ancora in corso o se non è stato omologato il verbale della separazione consensuale, non vi è reato perché i coniugi non sono ancora formalmente separati ex lege.

Lo stesso paradossale risultato (mancanza di reato) si può verificare anche nel caso in cui il rapporto tra coniugi o ex coniugi (quindi legalmente divorziati) sia bellicoso o commesso da soggetto “psicologicamente” debole.

Fonte: Morabitoimmobiliare.it

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